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CIN e CIR a Roma: i codici per affittare, in ordine

Prima il Comune, poi la Regione, poi il Ministero: i tre passaggi per avere CIR e CIN a Roma, con i portali giusti, i tempi veri e le multe se ne manca uno.

Scritta il 6 settembre 2026. Le fonti sono in fondo, con la data in cui le ho lette.

Per affittare a Roma per periodi brevi servono due codici, e vanno chiesti in un ordine preciso. Se parti dal Ministero non ti fa passare. Qui c’è la sequenza, portale per portale, con quello che chiede ciascuno. Le fonti sono in fondo, con la data in cui le ho lette.

I due codici, in una riga ciascuno

Il CIR è il codice identificativo della Regione Lazio. È obbligatorio dal 1° settembre 2024 per tutte le strutture ricettive e per gli alloggi a uso turistico della regione, quindi anche per un appartamento singolo affittato per pochi giorni.

Il CIN è il codice identificativo nazionale del Ministero del Turismo. Lo prevede l’articolo 13-ter del decreto-legge 145 del 2023, e va esposto fuori dallo stabile e scritto in ogni annuncio, su qualunque portale.

Il CIR viene prima: la Regione lo dice apertamente, «è propedeutico al rilascio del CIN». La banca dati del Ministero legge i dati dalla Regione, e se lì la tua casa non c’è, non trova niente da codificare.

Passo 1: il Comune, con lo sportello SUAR

Roma Capitale gestisce le comunicazioni sugli alloggi per locazioni turistiche attraverso il SUAR, lo Sportello Unico Attività Ricettive. La comunicazione si fa solo online, dal sito del Comune, entrando con SPID, CIE o CNS. Per un privato che affitta la casa propria senza fare impresa è una comunicazione di inizio attività; chi lo fa in forma imprenditoriale presenta una SCIA, e senza SCIA la multa va da 2.000 a 10.000 euro.

Questo passaggio non è un timbro in più: è quello che fa comparire la casa negli archivi da cui la Regione parte.

Passo 2: la Regione, con ROSS1000

Il CIR si chiede sulla piattaforma regionale ROSS1000 (l’indirizzo è lazioturismo.ross1000.it). Ci si registra, si autoregistra la struttura con i dati dell’alloggio e si completa la richiesta. È la stessa piattaforma dove poi si comunicano i flussi degli ospiti alla Regione.

Chi non lo chiede rischia le sanzioni della legge regionale 13 del 2007, articolo 31, comma 5-bis. Sul sito della Regione la pagina del CIR è aggiornata al 6 luglio 2026.

Passo 3: il Ministero, con la BDSR

Il CIN si ottiene sulla Banca Dati Strutture Ricettive, bdsr.ministeroturismo.gov.it, premendo «Ottieni CIN». Si entra con SPID o CIE. La piattaforma mostra le strutture già associate al tuo codice fiscale, con i dati che arrivano dalla Regione (quelli in grigio non si toccano) e chiede di completare i campi mancanti: categoria catastale, foglio, particella e subalterno dell’immobile, il tipo di persona (fisica, fisica con partita IVA, giuridica) e la presa visione dell’informativa. Se tutto è compilato compare «Struttura inserita correttamente», arriva una mail di conferma «in poco tempo» e da lì si scarica il PDF protocollato con il codice.

Se sei un delegato e non il proprietario, la piattaforma chiede prima la delega firmata dal titolare e la copia del suo documento. È il caso in cui, se mi affidi la casa, posso fare io il passaggio per te.

Con il CIR già in mano, il CIN è veloce. È per questo che sul sito dico che con il CIN pronto l’annuncio va online in tre giorni: i giorni lunghi sono quelli prima, e non li decido io.

Cosa cambia dopo, in casa

L’articolo 13-ter non si ferma al codice. Chiede che la casa abbia dispositivi funzionanti per rilevare il gas combustibile e il monossido di carbonio, e estintori portatili: almeno uno ogni 200 metri quadri, vicino all’ingresso e alle zone a rischio. Senza, la sanzione va da 600 a 6.000 euro.

E il CIN va esposto fuori dallo stabile e scritto in ogni annuncio. Chi affitta senza codice paga da 800 a 8.000 euro; chi ce l’ha e non lo mostra, da 500 a 5.000. Anche i portali sono tenuti a mostrarlo.

Le altre due cose che non sono codici

Alloggiati Web. Ogni ospite va comunicato alla Questura entro 24 ore dall’arrivo, dal portale della Polizia di Stato. È un obbligo separato dai codici, e lo faccio io per ogni check-in.

Il contributo di soggiorno. A Roma, per gli immobili destinati alla locazione breve, è di 6 euro a persona per notte, per un massimo di 10 notti consecutive nella stessa struttura. Sono le tariffe della delibera 255 del 17 luglio 2023, in vigore dal 1° ottobre 2023. Si dichiara ogni trimestre sulla piattaforma GECOS e si versa entro il sedicesimo giorno dopo la fine del trimestre.

In sintesi

  1. Comune: comunicazione al SUAR, online con SPID.
  2. Regione: CIR su ROSS1000.
  3. Ministero: CIN sulla BDSR, con i dati catastali.
  4. In casa: rilevatori di gas e monossido, estintore, codice esposto.
  5. A ogni ospite: Alloggiati Web e contributo di soggiorno.

Se ti affidi a me, i punti 3, 4 e 5 li faccio io e per i primi due ti dico esattamente cosa cliccare. Se fai da solo, la sequenza qui sopra è quella giusta.

Le fonti, lette il 6 settembre 2026

  • Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, articolo 13-ter, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2025, su normattiva.it.
  • Ministero del Turismo, «Manuale Operatore Privato: richiesta CIN», versione 10.0 del 31 marzo 2025, su bdsr.ministeroturismo.gov.it.
  • Regione Lazio, pagina «Codice identificativo regionale», aggiornata al 6 luglio 2026.
  • Roma Capitale, scheda «SUAR, Sportello Unico Attività Ricettive» e tabella «Nuove tariffe contributo di soggiorno dal 01.10.2023».

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